Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente art. 1 in servizio da data anteriore al 2 marzo 1939, puo', con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri o, nei casi previsti dal medesimo art. 13 della citata legge, di altre Amministrazioni dello Stato. Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'inquadramento, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Testo vigente dal 1 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-30;775~art9 · fonte del testo