Art. 2 — Composizione della Commissione
La Commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Testo vigente dal 7 novembre 2001
