L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Testo vigente dal 7 novembre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-31;399~art6 · fonte su Normattiva