Art. 5 — Richiesta di atti e documenti
La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Testo vigente dal 1 aprile 2019
