Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

Art. 7Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».

Testo vigente dal 17 febbraio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-02-09;12~art7 · fonte su Normattiva