1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 17 maggio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-05-15;107~art5 · fonte su Normattiva