Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva e' estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1911, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art19 · fonte su Normattiva