All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonche' all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;872~art5 · fonte su Normattiva