Alle spese di funzionamento dell'Universita' si fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvedera' con decreto del Ministro per la pubblica istruzione non appena sara' realizzato il primo stralcio previsto dal comma quarto del successivo art. 13.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;442~art12 · fonte del testo