Il Ministro per la pubblica istruzione estendera', entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre universita' e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre facolta' che vi siano interessate.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;442~art18 · fonte del testo