Il Ministro per la pubblica istruzione estendera', entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre universita' e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre facolta' che vi siano interessate.
Testo vigente dal 22 aprile 1968
