All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica "Corte dei conti" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali - per il triennio 1984-86 - gia' considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

Testo vigente dal 9 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;658~art14 · fonte su Normattiva