Art. 15
Modifiche al codice di procedura civile
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»;
- b)all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».
Testo vigente dal 13 giugno 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva