[1]- RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

[2]1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove:

  • a)nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.
  • b)nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini.
  • c)tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneita' a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformita' alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o
  • d)Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o
  • e)Il vettore aereo in altro modo non operi in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto puo' essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto dall'Articolo 21 del presente Accordo. 3. Nell'esercitare i propri i diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalita'

Testo vigente dal 18 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10~accordo-art5 · fonte su Normattiva