Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 settembre 1956
