Art. 3 (Allegato)
Sessione d'esami. Una sessione ordinaria di esami e' organizzata in linea di principio ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore. L'organizzazione di una sessione straordinaria potra' essere decisa dal Consiglio superiore quando, per ragioni di forza maggiore, degli allievi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
