Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 2
Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalita' possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
