Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Testo vigente dal 16 giugno 2005
