[1]E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
[2]Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione". All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".
Testo vigente dal 1 aprile 1981
