Art. 28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e' valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art28 · fonte su Normattiva