Art. 31
Riserva di alloggi
All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie". ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).
Testo vigente dal 19 maggio 2000, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva