Art. 3 — Persona con disabilita' avente diritto ai sostegni
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31 ((E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base)). 31 ((La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato)). 31 ((Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici)). 31 La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
31con decorrenza dal 1 gennaio 2025
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Testo vigente dal 30 giugno 2024 al 25 febbraio 2025 · versione 34 su Normattiva