Art. 37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art37 · fonte su Normattiva