Art. 313Soggetti aventi diritto

Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art313 · fonte su Normattiva