Art. 42
Copertura finanziaria
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini handicappati. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalita' di cui al comma 2 puo' essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonche' a situazioni di grave arrettratezza di alcune aree. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorita' agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita' e agli interventi per la prevenzyone. Per le finalita' previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h). E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalita':
- a)lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
- b)lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
- c)lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
- d)lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- e)lire 2 miliardi per le attrezzature per le universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- f)lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- g)lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva