[1]marittima e aerea

[2]1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

[3]2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' a bordo di una nave, detta sede e' considerata come situata nello Stato contraente dove si trova il porto di attracco (home harbour) della nave stessa o, in mancanza, nello Stato contraente di cui e' residente l'impresa di navigazione.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art8 · fonte su Normattiva