di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente Su richiesta scritta, e ai fini di indagare su un'infrazione doganale, funzionari appositamente designati dall'Amministrazione richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, e fatte salve le condizioni fissate all'occorrenza da quest'ultima: (a) consultare, negli uffici dell'Amministrazione adita, i documenti e tutte le altre informazioni relative all'infrazione doganale in questione ed averne copia; (b) assistere ad un'indagine condotta dall'Amministrazione adita nel territorio della Parte contraente adita e pertinente per 1'Amininistrazione richiedente.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art14 · fonte su Normattiva