[1]generali

[2]1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo e' la riduzione della poverta', perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorita' e con i settori di reciproco interesse. 2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:

  • a)promuovere lo sviluppo umano e sociale;
  • b)conseguire una crescita economica sostenuta;
  • c)promuovere la sostenibilita', la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;
  • d)prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;
  • e)sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
  • f)avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art10 · fonte su Normattiva