Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 68 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
