(1) Il Centro, i suoi averi, i suoi beni, i suoi introiti come pure le sue operazioni autorizzate dalla presente Convenzione sono esenti da ogni imposta e diritto doganale. Il Centro e inoltre esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di imposte o di diritti doganali. (2) Salvi i casi in cui gli interessati siano cittadini del Paese in cui esercitano le loro funzioni, nessuna imposta e' esigibile sulle indennita' pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio d'amministrazione o sugli stipendi, emolumenti o altre indennita' corrisposte dal Centro ai funzionari o impiegati del Segretariato. (3) Nessuna imposta e' esigibile sugli onorari o indennita' corrisposti alle persone che agiscono in qualita' di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, par. (3), nei procedimenti contemplati dalla presente Convenzione, se tale imposta non ha altra base giuridica che il luogo in cui si trova il Centro, quello in cui si svolge il procedimento o quello in cui sono pagati gli onorari o le indennita' anzidetti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art24 · fonte su Normattiva