Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o alcune delle lingue nelle quali e' redatta la Convenzione. Il certificato e' redatto in una di tali lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m quadro. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art9 · fonte su Normattiva