Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art18 · fonte su Normattiva