Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche. mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da Lettori e Conferenzieri.

Testo vigente dal 19 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;11~accordo-art2 · fonte su Normattiva