Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 4 febbraio 2008
