[1]Forza maggiore

[2]1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volonta' di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo. 2. Nessuna delle Parti dovra' essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore. 3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovra' immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art10 · fonte su Normattiva