1. All'articolo 21 della Convenzione e' inserito un nuovo paragrafo 2 cosi' redatto: «I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di eta' alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'assemblea parlamentare in virtu' dell'articolo 22.». 2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21. 3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione e' soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Testo vigente dal 10 febbraio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;11~protocollo-n-15-art2 · fonte su Normattiva