[1]- Responsabilita' delle persone giuridiche

[2]1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue: - potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure - autorita' a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure - autorita' ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica; come pure della partecipazione di tale individuo in qualita' di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati. 2 A prescindere dai casi gia' previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo di' cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorita'. 3 La responsabilita' della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art18 · fonte su Normattiva