Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2- bis , 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) e 16, comma 1, lett. b ) e c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), concernenti misure di contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, è ammissibile l'intervento della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE), in quanto è soggetto firmatario, unitamente al sindacato ricorrente nel giudizio principale (FLP), della contrattazione rilevante nel giudizio a quo ed è, pertanto, titolare di un interesse qualificato. - Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006. - Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 37/2015, 162/2014, 231/2013, 272/2012 e 349/2007.
Art. 36 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 cost.