Articolo XIII 1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro segue permanentemente all'applicazione della presente Convenzione tramite un Comitato appositamente istituito e dotato di una competenza speciale nel campo delle norme (in seguito denominate "Standard") del lavoro marittimo. 2. Per trattare le questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione, il suddetto Comitato e' composto da due rappresentanti designati dal Governo di ciascuno degli Stati Membri che ha ratificato la presente Convenzione e dai rappresentanti degli armatori e della gente di mare designati dal Consiglio di amministrazione previa consultazione con la Commissione paritetica marittima. 3. I rappresentanti governativi degli Stati Membri che non hanno ancora ratificato la presente Convenzione possono partecipare ai lavori del Comitato ma senza diritto di voto sulle questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare altre organizzazioni o entita' a farsi rappresentare in commissione da osservatori. 4. I voti di ogni rappresentante degli armatori e della gente di mare nel Comitato sono ponderati in modo da garantire che ciascuno di questi due gruppi possieda la meta' dei diritti di voto di cui dispone l'insieme dei governi rappresentati alla riunione e autorizzati a votare.

Testo vigente dal 9 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-09-23;113~convenzione-artxiii · fonte su Normattiva