[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:
[8]Nell'art. 15, si aggiunge dopo il n. 3°:
[9]«4° il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
[10]5° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;
[11]6° il direttore generale».
[12]Nell'art. 22 si aggiungono al n. 5° le parole seguenti: «un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici».
[13]Nel primo comma dell'art. 45 sono soppresse le parole: «temporaneo mensile».
[14]Il terzo comma dell'art. 97 e' sostituito dal seguente:
[15]«Tuttavia i singoli Comitati hanno facolta' di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto».
[16]Il primo comma dell'art. 123 e' sostituito dal seguente:
[17]«L'Istituto e' ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282».
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 6 aprile 1936 - Anno XIV
[20]VITTORIO EMANUELE.
[21]Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Cobolli-Gigli.
[22]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 26 giugno 1936
