Articolo III Ciascuno degli Stati firmatari notifichera' al Governo belga l'accettazione, l'approvazione o la ratifica del presente Protocollo, che entrera' in vigore il giorno in cui sara' stata ricevuta l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informera' gli Stati firmatari di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma, il venti novembre 1992, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunichera' copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. (Seguono firme).

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;116~protocollo-artiii · fonte su Normattiva