[1]della societa'
[2]1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societa' civile, le organizzazioni non governative e le comunita' di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull'esistenza, le cause e la gravita' della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:
- a)Accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi;
- b)Assicurare l'accesso effettivo del pubblico all'informazione;
- c)Intraprendere delle attivita' d'informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonche' dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le universita';
- d)Rispettare, promuovere e proteggere la liberta' di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale liberta' puo' essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:
- i)Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
- ii)Alla protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, o della pubblica sanita' e moralita'. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinche' tali organi siano accessibili, se del caso, cosicche' i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
