[1]giudiziaria reciproca

[2]1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione. 2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo piu' ampio possibile in base alle relative leggi, ai relativi trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 26 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente. 3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti motivi:

  • a)acquisire prove o dichiarazioni di persone;
  • b)notificare documenti di natura giudiziaria;
  • c)eseguire perquisizioni e sequestri, nonche' congelare;
  • d)esaminare oggetti e luoghi;
  • e)fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
  • f)fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
  • g)identificare o rintracciare proventi di reato, proprieta', strumenti o altro, ai fini probatori;
  • h)agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
  • i)ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto;
  • j)identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine conformemente alle disposizioni del titolo V della presente Convenzione;
  • k)il recupero di beni, conformemente alle disposizioni del Titolo V della presente Convenzione. 4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorita' dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorita' competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. 5. La trasmissione di informazioni ai sensi del punto 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato delle autorita' competenti che forniscono le informazioni. Le autorita' competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 7. I punti 9-29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i punti 9-29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. 8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario. 9. (a) Uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti in articolo 1; (b) Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l'assistenza prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, uno Stato Parte richiesto, ove cio' sia compatibile con i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, fornisce l'assistenza, che non comporta azioni coercitive. Tale assistenza puo' essere rifiutata quando le richieste comportano questioni da minimo oppure questioni per le quali la cooperazione o l'assistenza richiesta e' disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione;
  • c)Ogni Stato Parte puo' prendere in considerazione l'adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il piu' ampio campo di applicazione dell'assistenza ai sensi del presente articolo in assenza di doppia incriminazione. 10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
  • a)la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
  • b)le autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate. 11. Ai fini del punto 10 del presente articolo:
  • a)lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona e' stata trasferita;
  • b)lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita cosi' come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte;
  • c)lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
  • d)la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nello Stato dal quale e' stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata trasferita. 12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei punti 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalita', non puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della liberta' personale nel territorio dello Stato nel quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona e' stata trasferita. 13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorita' centrale con il compito e la facolta' di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per l'esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, puo' designare una autorita' centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorita' centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute Allorche' l'autorita' centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorita' competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorita' competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell'autorita' centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale. 14. Le richieste vanno formulate per scritto o, laddove possibile,.con un mezzo atto a produrle una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita' tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticita'. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto. 15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
  • a)l'identita' dell'autorita' che formula la richiesta;
  • b)l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
  • c)una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
  • d)una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
  • e)laddove possibile, l'identita' delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalita';
  • f)lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni. 16. Lo Stato Parte richiesto puo' chiedere informazioni supplementari quando cio' sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione. 17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non e' contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta. 18. Ogni qual volta cio' e' possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita' di testimone od esperto dalle autorita' giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte puo', su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perche' l'audizione sia condotta da un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiesto. 19. Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo punto non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con questo ultimo. Se, in casi eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione. 20. Lo Stato Parte richiedente puo' chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo' quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non puo' ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata se:
  • a)la richiesta non e' formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
  • b)lo Stato Parte richiesto valuta che l'esecuzione della richiesta puo' recare pregiudizio alla propria sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
  • c)in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorita' dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorita';
  • d)accogliere della richiesta fosse contrario all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto. 22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato. 24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiedente puo' fare ragionevoli richieste di informazioni sullo stato e sui progressi delle misure adottate dallo Stato Parte richiesto per adempiere alla richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sullo stato e sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' piu' necessaria. 25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differiti dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del punto 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del punto 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza puo' essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi. 27. Senza pregiudizio all'applicazione del punto 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne' sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria liberta' personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto o altra persona, avendo avuto la possibilita' di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui e' stato ufficialmente informato che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volonta' dopo averlo lasciato. 28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, e' o sara' necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 29. Lo Stato Parte richiesto:
  • a)fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
  • b)puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute opportune, copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale. 30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art46 · fonte su Normattiva