[1]Promozione della pace e della sicurezza

[2]1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale. 2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunita' internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformita' del diritto internazionale.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art3 · fonte su Normattiva