[1]Mandato del collegio arbitrale

[2]Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale e' investito del mandato di: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformita' della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 3.10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale).".

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art36 · fonte su Normattiva