[1]Testi facenti fede

[2]Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma inn calce al presente accordo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art423 · fonte su Normattiva