Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 20 dello Accordo stesso.
Testo vigente dal 29 marzo 1957
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 20 dello Accordo stesso.
Testo vigente dal 29 marzo 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-02-19;119~art2 · fonte del testo