Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso. Il deposito dello strumento di ratifica avverra', unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.

Testo vigente dal 19 giugno 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-06-01;120~art1 · fonte su Normattiva