[1]Integrazione regionale

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza dell'integrazione regionale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi andini firmatari e dell'Unione europea, onde consentire un rafforzamento delle relazioni fra le parti e contribuire agli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale fra gli Stati membri dell'Unione europea e fra i paesi membri della Comunita' andina quale strumento per creare maggiori opportunita' commerciali e promuovere la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale. 3. Le parti riconoscono che i progressi a livello di integrazione regionale andina saranno determinati dai paesi membri della Comunita' andina. 4. Le parti riconoscono che i paesi andini firmatari devono mantenere l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche, conformemente alla decisione 598 della Comunita' andina. 5. Tenuto conto dell'aspirazione delle parti di realizzare un'associazione tra le due regioni, quando tutti i paesi membri della Comunita' andina saranno parti del presente accordo, il comitato per il commercio riesaminera' le disposizioni pertinenti, in particolare il presente articolo e l'articolo 105, al fine di adattarle alla nuova situazione e di sostenere i processi di integrazione regionale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art10 · fonte su Normattiva