[1]Gara mediante preselezione
[2]1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
- a)pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere a), b), d), e), h) e i), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
- b)fornisce ai fornitori qualificati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere c), f) e g). 2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore di un'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri della loro selezione. 3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
