[1]Trattative
[2]1. Una parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative:
- a)nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
- b)quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. I soggetti appaltanti:
- a)assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
- b)una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
