[1]Trattative

[2]1. Una parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative:

  • a)nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
  • b)quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. I soggetti appaltanti:
  • a)assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
  • b)una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art184 · fonte su Normattiva